La riduzione contributiva prevista per le imprese del settore edile (art. 29 Legge 341/1995), è stata riconfermata nella misura dell’11,50%, così come per l’anno precedente.
Nell’illustrare il beneficio, si precisa che le Casse Edili non devono svolgere alcun adempimento in merito.
Regolamentazione del beneficio
- sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che svolgono attività edile (Istat da 45.11 a 45.45.2) su territorio nazionale (comprese cooperative di produzione e lavoro);
- la riduzione dell’11,50% si applica sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 all’Inps (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo disoccupazione, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) e all’Inail;
- lo sconto contributivo è applicabile sulle contribuzioni dovute per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire con un orario di lavoro di 40 ore settimanali;
- la riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l’impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo (assunti dalle liste di mobilità, contratto di inserimento/reinserimento, contratto di apprendistato, ecc.).
Condizioni per l’applicazione del beneficio
Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le seguenti condizioni:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, compresa la Cassa Edile (verificata d’ufficio dagli Enti interessati);
- non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, Legge 248/2006);
- rispetto integrale della contrattazione collettiva (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
- non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del D.M. 24/10/07, autocertificata alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC, fissato dallo stesso allegato A al D.M. 24/10/07.